Il Documento unico di circolazione e di proprietà dal 1 ottobre è diventato un unico documento per la circolazione e la proprietà del proprio autmezzo. Andando di fatto cosi a modificare il decreto legislativo 98/ 2017 – ovvero il provvedimento che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà, le procedure telematiche rilasciate dal Ced, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in cooperazione applicativa con Aci danno luogo, in via obbligatoria, all’emissione del Documento unico.
In materia di semplificazione amministrativa, la carta di circolazione costituisce il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà, (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015 ). L’entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 è stata differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019.
Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell’automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.
Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall’ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.
Il decreto ministeriale chiarisce che per tutte le operazioni non ancora gestite con le nuove procedure telematiche al 1 ottobre si provvede, a decorrere dal mese prossimo, all’emissione, nei casi previsti, di una carta di circolazione propedeutica, recante la dicitura “non valida per la circolazione”, e alla stampa del Documento unico mediante l’utilizzo, in via obbligatoria, degli applicativi predisposti dal Ced in cooperazione applicativa con Aci. La stampa del Documento unico di circolazione e di proprietà viene consentita a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla emissione della carta di circolazione propedeutica.